
Codice della strada IL DIFENSORE
Ricorso avverso le sanzioni agli automobilisti e modifiche al codice della strada
Codice della strada IL DIFENSORE Ricorso avverso le sanzioni agli automobilisti e modifiche al codice della strada La nuova strategia difensiva dell'automobilista Dopo la necessaria premessa trovi una bozza di modello di ricorso chi ne vuole sapere di più vada alla guida alle multe (http://www.difensore.it/multe)
Le modifiche effettuate quest'estate del 2003( Decreto Legge n.151/2003, convertito nella Legge 01 agosto 2003 n.214, pubblicata nel supplemento ordinario n.133/L alla G.U. Serie Generale n.186 del 12.08.2003)al codice della strada determina una nuova disciplina delle opposizioni avverso le sanzioni amministrative irrogate a seguito delle violazioni al codice medesimo.Di conseguenza la strategia di difesa dell'automobilista che si ritiene incolpevole e comunque bersaglio di una punizione ingiusta deve giocoforza cambiare . La svolta nel modus procedenti è data sopratutto dalla creazione dell'art.204-bis .Questo nuovo articolo insieme ad altre modifiche mira a scoraggiare l'opposizione alle sanzioni .Certo è lodevole la volontà di garantire maggiormente la sicurezza sulla strada,ma tale apprezzabile intenzione non può minare ,interferendo in modo illogico e nefasto,il sistema giuridico complessivo.Salta subito agli occhi il fatto che le modifiche mirano a comprimere i diritti degli automobilisti.Esempi: allungamento dei termini per verificarsi la decadenza della sanzione,richiesta cauzione per ricorrere al giudice di pace,compressione del principio che l'infrazione va contestata immediatamente ..Son tutti meccanismi che contrastano con i dettati della Costituzione:dritto di difesa,di poter ricorrere al giudice,principio di uguaglianaza,principio del contraddittorio, principio della parità delle parti,principio del giusto processo e della sua rapidità..Alcune modifiche sono così ingarbugliate e incongruenti che oltre a generare un intuitivo disorientamento alla fine quando il tam tam delle incostituzionalità sarà giunto all'ultimo automobilista e sarà assimilato dalle associazioni a difesa dei cittadini e del consumatore, il legislatore ,contrariamente alle sue aspettative ,si vedrà aumentati i contenziosi .Il previsto deposito della cauzione ha di già determinato l'emissione di una circolare (in considerazione che i cancellieri non possono ricevere soldi in contanti) del ministro e la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma..Inoltre c'è chi vede nell'art .204-bis la preclusione a ricorrere al giudice di pace per chi abbia già presentato ricorso al Prefetto.Io sono del parere che le frasi contenute nel citato articolo:"n°1Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione" e :"N° 4 Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203" non sono di ostacolo per ricorrere contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto che non ha ritenuto di accogliere il ricorso dell'automobilista.Infatti ritengo che quel "alternativamente" si iferisce alla "contemporaneità" vale a dire che non si può esperire contemporaneamente (o se volete congiuntamente o meglio contestualmente)la via amministrativa( dinanzi al Prefetto )e quella giurisdizionale ma che ,una volta finita la procedura davanti al Prefetto (in caso di esito negativo), l'automobilsta possa rivolgersi al Giudice di Pace.Non credo che la nuova normativa voglia mirare a comprimere i diritti dell'automobilista fino al punto che ove questi ritenga illegittima o nulla l'ingiunzione (conclusiva del procedimento relativo al ricorso)del Prefetto non possa agire in giudizio per la tutela dei propri interessi e ragioni. (sarebbe incostituzionale). IN AIUTO CI VIENE D'ALTRA PARTE IL N. 9 del citato art.: "9 Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205"Questa frase conferma il valore dell'art. 205 intitolato appunto "Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria." e che recita: "1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione... " Io non voglio difendere a tutti i costi gli automobilisti (quelli innocenti ...con tutte le mie forze) ma la credibilità delle istituzioni. Ritenuto da molti che è privo di “effettività” un sistema sanzionatorio (inasprito quanto si voglia come sta avvenendo in relazione alle infrazioni stradali)quando la norma e la fase procedurale (che mira a determina in concreto la sanzione ) siano connotati da incertezza, tardività , e sospetto di mancanza di parzialità. Insomma è capitato molte volte che i giudici di pace hanno condannato le istituzioni.Di fronte a cotanto ci doveva essere un "mea culpa" da parte delle istituzioni che dovevano prodigarsi ad effettuare accertamenti meno contestabili.Dalle sentenze dei giudici di pace (ma anche della Cassazione ) emerge molte volte l'irregolarità degli accertamenti.Il rimedio non è quello di abbattere il numero di questo irregolarità (ottenendo quindi la certezza a priori del pagamento della sanzione da parte dell'automobilista)a colpo di leggi ,ma usando in concreto una procedura di accertamento più scrupolosa.Insomma lo Stato nel contenzioso con il cittadino non può fare la parte del leone usando lo strumento "legge" per rafforzare la sua posizione e addirittura per scoraggiare l'automobilista dal rivolgersi al giudice.(vedi ad es.: in caso di rigetto del ricorso,l'obbligo del Prefetto ad infliggere il doppio della sanzione e l'obbligo per il Giudice di pace a non scendere al di sotto del minimo edittale e a procedere alla decurtazione dei punti.Non si capisce questa disparità ) Chi viene stritolato da questo nuovo meccanismo è "il povero " automobilista a cui tra l'altro la patente ,proprio per le sue condizioni economiche ( non può servirsi di autisti , auto noleggiate,taxi ecc),serve.E a questo poveretto (è un esempio significativo))che è stato costretto a prestare la sua auto ad uno che di tanto in tanto gli permette di lavorare ,il quale poi commette in concreto l'infrazione,.. a questo poveretto si chiede il deposito per il ricorso e la comunicazione della persona che stava al volante. Alla faccia del "gratuito patrocinio" e della nascente costituzione europea..Quel povero disgraziato non ha l'autorevolezza dello Stato.E' lo Stato che deve accertare con i suoi mezzi legali e i suoi uomini l'autore delle infrazioni..Non si possono ribaltare le posizioni..Mai in uno Stato civile si è costretto un cittadino a deporre contro (o denunciare) un suo congiunto.La delazione non appartiene alla nostra società .Questo nuovo approccio con il proprietario di un'auto a cui viene chiesto di denunciare l'autore dell'infrazione (che può essere il figlio) a volte dopo molto tempo e sotto pena di una salata sanzione e perdita di punti (art. 126-bis),certamente inasprisce i rapporti tra cittadino-istituzioni e favorisce i delinquenti e comunque gli automobilisti indisciplinati..Facciamo un esempio concreto(per una migliore comprensione ): Uno clona la mia targa e se ne va in giro , nella mia stessa città ,con un'auto del mio stesso tipo, a commettere svariate infrazioni.Chiaramente i relativi verbali di accertamento arrivano a me .E qui inizia per me un vero calvario: o faccio il nome dell'autore dell'infrazione (altrimenti pago salate sanzioni e comunque perdo i punti) oppure devo provare che la mia auto nei giorni degli accertamenti si trovava in altro luogo.Cioè mi si chiedono cose di difficile dimostrazione . Come f accio a dire chi era al volante e dove trovo uno che mi testimonia che quel giorno di due mesi prima la mia auto era nel garage?Non si può certamente partire dalla presunzione di colpevoleza. Cioè non deve essere il cittadino a dimostrare la sua innocenza ,ma lo Stato la colpevolezza dell'automobilista .E se vogliamo essere giusti fino in fondo dobbiamo mettere in pratica il principio che la responsabilità delle infrazioni è personale..Addirittura l'art. 126-bis prevede la decurtazione di punti dalla patente del proprietario (dell'auto) che non fa entro 30 gg il nome dell'autore dell'infrazione .(Il Presidente dell'ACI a tal proposito ebbe a fare le sue rimostranze definendo tale novità: “Un monstrum giuridico e un’autentica follia”. vedi sul sito dell'ACI). E' una vera abnormità Vengono veramente favoriti i delinquenti che intestano i beni a teste di legno.Tutti intesteranno le auto a vecchi senza patente..Certo i punti non possono essere sottratti a una persona giuridica( Ente , Impresa , Società) intestataria dell'auto anche se la stessa (ove non indichi il nome del conducente entro 30 gg)dovrà pagare la sanzione di cui all'art. 180, comma 8 (pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55). Secondo alcuni a tale sanzione è soggetta solo la persona giuridica secondo altri tutti i proprietari. Come si vede anche in relazione a ciò incertezze e sgomento Resta comunque il principio di solidarietà art 196 ( 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà). Anche qui non è sempre facile dimostrare quello che ci viene chiesto.Insomma come si vede di fronte ad un verbale di accertamento è il cittadino che deve dimostrare di essere estraneo ai fatti.Nel mentre quindi si capovolge il principio di innocenza e si chiede al cittadino di discolparsi dall'altra parte si "grazia" l'agente dall'effettuare la contestazione immediatamente.Insomma fra le spese (oggi anche la cauzione e l'onere a fare la fila alla posta per ottenere il libretto di deposito) e l'accertamento evanescente (il non fermare l'autista indisciplinato rende l'accertamento meno rigoroso e dettagliato) il discolparsi diventa veramente un'impresa.Molti cittadini a questo punto si tirano indietro.Quante persone hanno pagato multe per divieto di sosta pur essendo incolpevole essendo stata usata una targa clonata!Fin quando la cifra è poca ...il cittadino per quieto vivere..Insomma è questo che vogliamo? pagare e basta ? Io ritengo che viste le punizioni da capogiro uno non tanto facilmente rinuncia a difendersi. magari contestando la cauzione.I pirati della strada si elimano inseguendoli,fermandoli ed identificandoli.Nel momento in cui ci si esonera da questo vero servizio alla società, i furbastri si divertiranno a farla franca contando su tutte queste pastoie che facilitano il loro anonimato. A mò di esempio se io sono benestante e voglio divertirmi per dimostrare che questa impostazione data dalla nuova legislazione salva proprio i furbi,mi metto una parrucca , un paio di occhiali ,poi prendo l'auto intestata al nonno paralitico e vado a velocità pazzesca..Data la mia alta velocità probabilmente l'autovelox non riesce nemmeno ad intercettarmi ma amesso io non perderò nessun punto ,perchè non sono stato identificato in quanto l'agente è esonerato dall'inseguirmi e comunque l'istituzione nel predisporre il servizio di controllo non è tenuta a posizionare una pattuglia a valle per fermare l'autista indisciplinato..Ma poi il nonno deve pagare i soldi (almeno per il principio di solidarietà) perchè non mi ha denunciato ?Poco male per me che sono ricco è una bazzecola in confronto alla soddisfazione (spesso chi va ad elevata velocità è un frustrato che cerca di riscattarsi lasciandosi vincere da queste nefaste e deleterie emozioni) di vedere che altri invece che non hanno visto il limite di velocità perdono punti.Come si vede bisogna tornare al principio della contestazione immediata che oltre a garantire il diritto di difesa (l'esonero dalla contestazione immediata rende incostituzionale l'accertamento )rende (con grande vantaggio per la PA)più rigoroso e corretto l'accertamento(quindi con meno possibilità di contestazione ) . Precisato quanto sopra vediamo in modo semplice cosa deve fare un automobilista in caso di sanzione ingiusta.La prima cosa deve scegliere se rivolgersi al Prefetto oppure al Giudice di pace . Ritengo convenga rivolgersi al Prefetto e poi successivamente in caso di rigetto ,con un ricorso più articolato al ,Giudice.Fra i due come si diceva esiste questa assurda disparità:per adire il Prefetto non è necessaria cauzione ma il Prefetto deve in caso di rigetto raddoppiare la sanzione .Per il giudice di pace è necessaria una cauzione ma lo stesso può applicare il minimo edittale .Nel ricorso quindi che si farà al giudice di pace (entro 30gg) ai sensi dell'art. 205 cds avverso l'ordinanza-ingiunzione (emessa dal Prefetto )al pagamento del doppio della sanzione in subordine si chiederà di riportare la sanzione al minimo edittale.Il legislatore ha tenuto conto di alcune sentenze e del nostro relativo commento ( tra l'altro dal mio commento emerge il DIRITTO a chiedfere all'atto del ricorso la sospensione della sanzione e delle relative pene acessorie tipo sospensione della patente)nel momento in cui impone al giudice di non scendere al di sotto del minimo edittale e di non fare sconti sulle pene acessorie e decurtazioni.Certo non poteva il legislatore imporre al giudice una sanzione preconfezionata e in particolare il doppio così come ha fatto col Prefetto perchè avrebbe scardinato veramente la base della giurisdizione .Conviene riportare gli ultimi tre numeri dell'art. 204 bis 7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. 8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205 Prima di pensare al ricorso conviene tenere ben presente i termini di scadenza che ho riepilogato in questa tabella Ciò detto Io il ricorso base (standard) lo imposterei così A S.E il . Prefetto della Provincia di ______ RICORRE Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ alla via ________ n. c., AVVERSO L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dalla .............. notificato il e che si allega in copia Premesso che 1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....( i vigili , la polizia di stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo ...........................(telelaser,direttamente ,autovelox ..) 2. Tale accertamento non è stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma è stato comunicato soltanto in data ________ all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale. 3 Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente 4 Che non è stato concesso al ricorrente il termine di 30 gg per indicare il conducente (.nel caso invece sia stato dato il termine.,scrivere: che il ricorrente ritiene incostituzionale la norma che impone di fornire le generalità del trasgressore) 5 Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalità per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio in considerazione delle difficoltà che trova l'automobilista ad individuare l'autorità competente a decidere il ricorso 6 Che l'atto di accertamento è da ritenere nullo anche perchè( qui inserire tutti i possibili motivi di nullità ,ad esempio : trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore) - mancanza o errore della norma violata - mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato - mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione -errati dati anagrafici del proprietario dell'auto(dipende dalle circostanze) -errore nella lettura della targa (e -o mancanza corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto) - notifica dopo 150 giorni dalla data dell'infrazione - assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta ,cartello limite di velocità e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione) - mancanza del segnale -fatto comunque svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti(per questo bisogna avere delle prove di un certo valore) -non è indicato l'altezza del KM e comunque il luogo preciso della commessa violazione -mancata e comunque inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201) Tutto ciò premesso ,considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullità dell'accertamento ,sottolineato in diritto: Nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata nè hanno addotto validi motivi e comunque ritiene il ricorrente che l'art. 201 sia viziato di incostituzionalità Incostituzionalità che il ricorrente farà valere ,in caso del rigetto del presente,davanti al giudice di pace al quale si eccepiranno tutte le incostituzionalità relative alle nuove norme di modifica al codice della strada; Per quanto sopra Chiede alla S. V PREVIA SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento ,sanzione e pene acessorie,(indicare qui eventuale sospensione della patente)di voler revocare o annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato . Qualora ritenga allo stato di cose di non potere aderire alla richiesta chiede espressamente di essere ascoltato Luogo e data Firma
Guida alle multe
Avv. V.Iapichino
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