|
Il Diritto internazionale come manifestazione propria di ogni collettività tende ad assumere una sua precisa configurazione. La differenziazione di norme ed istituti suole avere andamento territoriale, non solo, come notava Montesquieu, perché il diritto è largamente influenzato dalle condizioni naturali in genere, ma anche perché la parte predominante del diritto positivo trova limite alla propria applicazione nelle frontiere dello stato. Al fine di risolvere le controversie che possono insorgere fra i cittadini di stati diversi, ogni stato si è creato un sistema di norme di diritto internazionale specificato come privato, derivante da accordi a carattere bilaterale con gli altri stati.
Per ciò che riguarda i rapporti fra stati si è andato formando nel corso dei secoli un diritto internazionale pubblico. Tale diritto diviene applicabile all’interno dello stato solo se, e in quanto, il parlamento lo abbia fatto proprio con una legge.
Dunque da ciò deriva che il diritto internazionale privato, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale, mentre quello pubblico, nonostante l'appellativo di internazionale, è l'insieme delle norme di diritto interno che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale.
Tradizionalmente la comunità internazionale è composta da Stati sovrani e indipendenti che si pongono in una posizione di eguaglianza formale reciproca: il diritto internazionale regola i loro rapporti.
La principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto.
A partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine della prima guerra mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione ed un territorio.
Il diritto scaturisce dalla necessità della regolazione dei rapporti sociali, ove ci si soffermi sul gruppo sociale costituito dalla comunità internazionale, emerge chiaramente, che, ove esistano dei soggetti che operino in un contesto ultranazionale, costoro avranno bisogno di regole per gestire i loro reciproci rapporti: tali regole costituiscono appunto il diritto internazionale pubblico.
Gli Stati non sono solo i destinatari, ma anche i creatori delle regole internazionali e sono essi stessi a dare attuazione a operazioni coercitive unilaterali o multilaterali
Con la nascita di stati socialisti in Europa orientale prima e la decolonizzazione poi un numero sempre maggiore di Stati è entrato a far parte della comunità internazionale ed è venuta meno la relativa omogeneità ideologica culturale, religiosa che per molto tempo aveva costituito il cemento della comunità internazionale. Anche il potere politico, militare ed economico è distribuito in maniera estremamente disomogenea, facendo sì che l'eguaglianza tra Stati indipendenti resti per lo più un presupposto teorico. Negli anni '60 e '70 i paesi del Terzo Mondo, soprattutto quelli riuniti nell'Organizzazione dei non allineati tentarono di introdurre nuovi principi nel diritto internazionale che mutassero i rapporti di forza tra Nord e Sud del mondo, ma riuscirono a far approvare solo Dichiarazioni di principi dall'Assemblea generale dell'ONU. Con la dissoluzione del blocco socialista i cosiddetti Stati occidentali sono diventati di nuovo la forza egemone a livello mondiale. I paesi del Terzo Mondo cercano soprattutto il compromesso e hanno rinunciato a porre rivendicazioni collettive. Il ruolo di predominio degli Stati Uniti ha fatto parlare alcuni di "Impero mondiale americano".
Il primo tentativo per dare un ordinamento unitario alla comunità internazionale fu la creazione, nel 1919, della Società delle Nazioni (SDN), che aveva cercato anche di far entrare nel diritto internazionale una serie di importanti principi, solo in parte accettati dalle nazioni europee: innanzitutto il pacifismo e l'autodeterminazione dei popoli.
Nel 1945, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) prese il posto della SDN. L'ONU aveva ed ha grossi limiti, in buona parte legati al sistema dei veti: per molti anni il sistema di sicurezza collettiva disegnato dalla sua Carta restò paralizzato a causa della guerra fredda, ma in ogni caso la sua nascita ha segnato un passo in avanti importante. Lo Statuto delle Nazioni Unite prevedeva inoltre il divieto dell'uso della forza a livello internazionale, a differenza di quello della SDN.
Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico. Recentemente è entrato in vigore lo Statuto della Corte penale internazionale che fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra previsti dal Diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione. Alcuni trattati internazionali, come quello della Corte europea dei diritti dell'uomo prevedono poi la possibilità degli individui di rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati.
L’utilizzo della forza sta prepotentemente tornando al centro dei dibattiti sul diritto internazionale. Vi sta tornando non come pratica da mettere definitivamente al bando, come modalità aggressiva e violenta usata dagli Stati per affermare i propri interessi, ma, al contrario, come strumento di cui verificare, in certi contesti, la legittimità, l'ammissibilità giuridica o, addirittura, l'utilizzazione come mezzo di attuazione del diritto, di garanzia del rispetto della "legalità internazionale". "Guerra al terrorismo", "guerra preventiva", "guerra agli Stati-canaglia": non si tratta più di mere metafore retoriche, come "guerra alla povertà" o "guerra all'analfabetismo e all'ignoranza". Si tratta invece di realtà in atto o incombenti, con le quali la cosiddetta comunità internazionale è chiamata a confrontarsi concretamente e che l'umanità tutta è costretta a prendere molto sul serio.
Ognuna delle "nuove guerre" dell'ultimo decennio - dalla prima guerra del Golfo, alla guerra del Kosovo, alla guerra dell'Afghanistan, alla nuova guerra minacciata e già sommessamente cominciata contro l'Iraq - rappresenta evidentemente una sfida al diritto in genere, e al diritto internazionale in ispecie. Ma fra tali guerre è probabilmente quella del Kosovo (marzo-giugno 1999) a porre i dubbi e i problemi più delicati.
Essa si presenta infatti come la più "morale", come la più "giusta", di queste guerre: un intervento umanitario, attuato dai Paesi membri della NATO al fine di evitare un'altrimenti certa strage di innocenti, per fermare il genocidio perpetrato da un regime oppressivo e da un tiranno sanguinario.
Sia così oppure no per il Kosovo, l'angosciosità del dilemma che effettivamente si pone quando non sembrano esservi altre vie per salvare intere popolazioni da gravissime violazioni dei loro diritti fondamentali, se non quella del ricorso alla forza armata contro il governo che calpesta tali diritti, è innegabile. Se infatti una valutazione che affermi la conformità al diritto vigente di un intervento armato "umanitario" può equivalere a fornire una facile giustificazione a politiche egemoniche e aggressive, ad atti di indebita e violenta ingerenza di uno o più Stati negli affari di altri Stati e di altri popoli, a bombardamenti micidiali e invasioni militari, d'altra parte una valutazione che, al contrario, stigmatizzi senza appello la contrarietà al diritto degli interventi in questione può fornire un comodo alibi all'inerzia, all'indifferenza della c.d. comunità internazionale di fronte a un pericolo reale di tragedie umanitarie, contribuendo così ad abbandonare al loro destino di sofferenza e morte intere popolazioni sottoposte a regimi razzisti e dittatoriali. L'equilibrio e la prudenza sono quindi come non mai d'obbligo per l'analisi giuridica, e così anche la diffidenza da qualsiasi cedimento a scontati moralismi di stampo umanitario o, viceversa, pacifista.
|