Come essere in regola con le norme sulla stampa
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Come essere in regola con le norme sulla stampa



Come essere in regola con le norme sulla stampa
L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48
09.04.01

Prima di tutto un riassunto telegrafico dell'articolo precedente: secondo la lettera della legge 62/01, i siti che non sono diffusi con periodicità non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro della stampa. Basta indicare nome e domicilio dell'autore e del provider che ospita le pagine. Ne consegue che chi vuole sottrarsi all'oneroso - e in molti casi impossibile - adempimento, non deve fare altro che aggiornare le informazioni a intervalli irregolari. Fine.
Vediamo ora la seconda ipotesi prevista dalla legge, relativa all'obbligo di iscrizione di una parte dei "prodotti editoriali" telematici nei registri della stampa tenuti dai tribunali.

Quali pubblicazioni sono soggette all'obbligo di iscrizione nei registri della stampa?

La seconda parte del terzo comma dell'articolo 1 della legge che dice:

3. [...] Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Tralasciamo, per il momento, i problemi interpretativi sollevati dalla confusa definizione di "prodotto editoriale" contenuta nei primi due commi e diamo per scontato che la disposizione si applichi a siti di contenuto informativo, equiparabili alle pubblicazioni periodiche su carta o ai notiziari radiotelevisivi. Le condizioni per l'applicazione della disposizione che stiamo esaminando sono due:
a) che il "prodotto" sia contraddistinto da una testata "costituente elemento identificativo":
b) che la periodicità sia "regolare", cioè che il notiziario venga aggiornato a intervalli regolari (un quotidiano, un settimanale, un mensile ecc.).

E' difficile capire il senso della prima condizione, dal momento che qualsiasi prodotto editoriale è contraddistinto da un nome o da un titolo, che in molti casi è una "testata", senza che nulla consenta di distinguere tra quale indicazione costituisce una "testata" e quale no.
Il secondo punto, è chiaro (anche per il raffronto con la disposizione precedente): se la pubblicazione non ha una periodicità regolare, non c'è l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 5 della legge del '48, ma basta inserire le indicazioni sull'autore e il fornitore di hosting.
Dunque aggirare la norma è facilissimo, il che dimostra che la norma stessa è fatta male.

Quali sono i requisiti per la registrazione della testata?

Questo è il punto chiave, contenuto nella legge 47/48:

Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico
.

Vediamo subito che la legge prevede tre figure distinte: a) il proprietario  - si intende "della testata"; b) il direttore o vice direttore responsabile; c) la persona che esercita l'impresa giornalistica, cioè l'editore. Nulla vieta che le tre figure coincidano in una sola persona fisica, mentre si prevede che il proprietario possa essere una persona giuridica (società, associazione, ente pubblico). Invece il direttore o vice direttore responsabile deve essere una persona fisica.

Il proprietario della testata, l'editore il direttore devono soddisfare una serie di requisiti, che devono essere documentati nella richiesta, elencati dai due articoli precedenti della stessa legge:

Art. 3 - (Direttore responsabile)
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

Art. 4 - (Proprietario)
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario
.

E' importante osservare che il tribunale non ha nessun potere discrezionale nell'ordinare o meno l'iscrizione, perché il giudice deve solo verificare l'esistenza dei una serie di requisiti dettati dalla legge.

Chi può assumere la qualifica di "direttore responsabile"?

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile, dice l'articolo 3, e l'articolo 5 aggiunge che alla richiesta di iscrizione deve essere allegato un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale.
Questo è il punto critico di tutta la questione, perché l'articolo 46 la legge 3 febbraio 1963, n. 69, dice che Il direttore ed il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa... devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti , salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vice direttore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti...

Il problema è che l'iscrizione in uno dei due elenchi (professionisti e pubblicisti) che compongono l'albo dei giornalisti, non è cosa facile.
Per diventare giornalista professionista è necessario superare un esame di Stato, dopo aver compiuto una pratica di diciotto mesi presso una testata in cui siano presenti almeno quattro giornalisti con la qualifica di "redattori ordinari". Recentemente è stata prevista la possibilità di sostituire il periodo di pratica con la frequenza di un corso specifico di livello universitario, ma la sostanza non è cambiata.

Per diventare pubblicisti (cioè secondo la legge 69/63, fare il giornalista come secondo lavoro) si deve fare una domanda all'Ordine regionale o interregionale del luogo di residenza. Dice l'articolo 35 della legge 69 che La domanda dev'essere corredata... anche dai giornali e periodici contenente scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

L'interpretazione di questa norma varia da un Ordine all'altro: in genere è prescritto un numero minimo di articoli, in genere difficile da raggiungere per chi non collabori a diversi periodici o a un quotidiano o un settimanale. Gli Ordini esercitano un forte potere discrezionale nella valutazione della documentazione e non sono rari le domande respinte.

Come si chiede la registrazione della testata?

Le procedure e i formulari variano da un tribunale all'altro. La soluzione migliore è recarsi di persona presso la "sezione stampa" del tribunale competente per il territorio in cui avviene la pubblicazione e chiedere informazioni. In genere ci sono alcuni modelli predisposti e quindi gli adempimenti sono abbastanza facili.
Si deve ricordare che i certificati richiesti dalla legge possono essere sostituiti da autocertificazioni, come prescrive l'articolo 46 del testo unico sulla documentazione amministrativa.
Un problema di non semplice soluzione può essere costituito proprio dall'individuazione del "luogo di pubblicazione": l'interpretazione corrente vuole che sia il luogo in cui si trova il server dal quale il periodico è diffuso in rete; il buon senso e la natura della Rete suggeriscono invece di indicare il luogo dal quale le informazioni vengono caricate sul server, in pratica la "redazione" del periodico. Infatti il server può cambiare da un momento all'altro senza alcun effetto pratico sulla diffusione.
Questo è un altro punto che rivela l'assoluta inadeguatezza della normativa del '48 all'informazione telematica.

Per concludere questa parte, dobbiamo richiamare ancora una volta la sanzione che si applica a chi non rispetta le disposizioni dell'articolo 5 della legge sulla stampa:

Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.

Con l'aggiunta delle sanzioni per il provider:

Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
.

Sul prossimo numero approfondiremo le questioni relative ai reati a mezzo stampa e alla responsabilità del direttore.


http://www.interlex.it/




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